Art. 50-terFusione e scissione di OICR

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La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR e' rilasciata in via generale. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si puo' dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

  • a)la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
  • b)la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
  • c)l'informativa da rendere ai partecipanti;
  • d)le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
  • e)l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della relazione di cui ai commi 1 e 2;
  • f)i diritti dei partecipanti.

Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50ter · fonte su Normattiva