Art. 55-quinquies — Intervento precoce
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 8, 10 e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-bis.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017 · versione 67 su Normattiva