Art. 55

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La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

  • a)delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
  • b)delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
  • c)reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
  • d)reati previsti dal presente decreto.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art55 · fonte su Normattiva