Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, formulata in quanto l'ordinanza di rimessione non avrebbe chiarito se la sospensione sanzionatoria di cui all'art. 196 del t.u. finanza e la sospensione cautelare di cui alla norma censurata siano state adottate in riferimento ai medesimi fatti, atteso che dalla lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione si evince, al contrario, che essa dà espressamente atto della sussistenza dell'idem factum.
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà nella motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che l'ordinanza di rimessione è inequivocabilmente orientata a sostenere che le misure previste dalla norma censurata e quelle dell'art. 196 t.u. finanza costituiscono sanzioni di natura "sostanzialmente penale", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che viene adeguatamente esaminata anche nei suoi sviluppi più recenti, e che il richiamo alle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato - i cui orientamenti, pure riferiti dal giudice a quo , ne evidenziano l'assoluta diversità di natura - è svolto unicamente allo scopo di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e al diritto eurounitario, per poi escluderne l'effettiva praticabilità.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione del parametro interposto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione del parametro interposto, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. poiché quale che sia il suo rapporto con il diritto dell'Unione europea - su cui il TAR Lazio, con ordinanza n. 230 del 2018, ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - resta fermo, che, in ossequio al parametro evocato, la norma censurata, al pari di ogni altra dell'ordinamento giuridico nazionale, deve rispettare i diritti e i principi garantiti dalla CEDU come sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo ( Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens inefficace sulla rilevanza della norma censurata - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Deve escludersi che, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, lo ius superveniens determini effetti sulla rilevanza in quanto, benché l'art. 2, comma 44, del d.lgs. n. 129 del 2017 ha disposto l'abrogazione della norma censurata, il successivo art. 10, comma 2 ha previsto in via transitoria che le norme abrogate o modificate continuino ad applicarsi fino all'entrata in vigore di disposizioni adottate, secondo le rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, cosicché non solo le sopravvenute modifiche normative non avevano ancora effetto al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ma il giudice amministrativo rimettente è comunque tenuto a valutare la legittimità dell'atto amministrativo in base alle norme vigenti al momento della sua adozione. ( Precedente citato: sentenza n. 245 del 2016 ).
Borsa - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Sospensione, per il periodo massimo di un anno, dall'esercizio dell'attività del consulente sottoposto a misure cautelari, tra cui la sanzione amministrativa della sospensione cautelare - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio del ne bis in idem, come interpretato in via convenzionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u. finanza). La disposizione censurata, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 129 del 2017, prevedeva la possibilità di cumulare - nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - la misura cautelare della sospensione dall'attività professionale con la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività professionale prevista dall'art. 196 t.u. finanza. Il cumulo non comporta la violazione dei parametri evocati perché, conformemente all'orientamento delle supreme magistrature civili e amministrative, la norma censurata non ha una funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario, ma conferisce alla CONSOB un potere di vigilanza attiva, per evitare il rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori. L'erroneità del presupposto interpretativo infirma le conclusioni del remittente circa la violazione del ne bis in idem , come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, principio che presuppone un cumulo di procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale; né, una volta esclusa la natura di sanzione penale della sospensione censurata, è possibile porre validamente a raffronto la situazione dei consulenti che l'hanno subita solo a titolo cautelativo con quella di coloro che l'hanno patita anche a titolo sanzionatorio. La diversità di funzione dei vari istituti non consente neppure di giudicare sproporzionato o irragionevole l'eventuale cumulo dei periodi di sospensione inflitti al medesimo soggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015 ).