Art. 56-bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza
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La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav o della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 26 agosto 2017 · versione 66 su Normattiva