Art. 58-bis — Imprese di investimento operanti nell'Unione europea
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Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento comunitarie che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche. Ai fini del comma 1:
- a)il riferimento all'articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all'articolo 52, comma 1, del presente decreto;
- b)la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario puo' essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a);
- c)la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies del Testo unico bancario.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017 · versione 67 su Normattiva