Art. 6 — Poteri regolamentari
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La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
- a)l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- b)le modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
- c)le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
- 1)i criteri e i divieti all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
- 2)le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
- 3)gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
- 4)i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
- 5)i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:
- a)le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- b)il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
- c)gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte. (( 2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attivita' svolte dal soggetto abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da strutture distinte e autonome))
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 25 febbraio 2007 · versione 15 su Normattiva