Art. 60-bis.1Ambito di applicazione

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Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11.

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017 · versione 67 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60bis1 · fonte su Normattiva