Art. 60-bis.4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
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(( Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza. )) ((1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche' dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.)) Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021 al 2 dicembre 2021 · versione 110 su Normattiva