Art. 61 — Definizioni
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L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). La CONSOB determina con regolamento:
- a)le risorse finanziarie delle societa' di gestione;
- b)le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Consob. )) Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. La Consob disciplina con regolamento:
- a)contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
- b)contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
- c)contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione rilevante. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. Alle societa' di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 26 agosto 2017 · versione 66 su Normattiva