Art. 65-quater
Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione
[1]Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini e' svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalita' quando decide di:
- a)collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o b)
[2]non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purche' cio' avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonche' degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 133 Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non puo' operare anche come internalizzatore sistematico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 133 ((La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonche' i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformita' alle pertinenti disposizioni europee in materia.)) 133 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 133 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 133 Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 73
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
73Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva