Art. 7Poteri di intervento sui soggetti abilitati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

  • a)convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
  • b)ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
  • c)procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a). Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art7 · fonte su Normattiva