Art. 70Riconoscimento dei mercati

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La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono ((...)) essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. ((Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

  • a)le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
  • b)i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
  • c)i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
  • d)i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare. (( L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. ))

Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art70 · fonte su Normattiva