Art. 70-ter
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[1]( ((Accordi conclusi dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione))).
[2](( Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato)). La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
Testo vigente dal 4 settembre 2013 al 24 settembre 2016 · versione 56 su Normattiva