Art. 71 — Obblighi dell'internalizzatore sistematico
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La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 giugno 2001 · versione 0 su Normattiva