Art. 75Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione

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In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennita' spettante al commissario e' determinata con decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia. Nel caso in cui le irregolarita' indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravita' il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art75 · fonte su Normattiva