Art. 79-duodecies
(Individuazione delle autorita' nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)
Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
- a)la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
- b)la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
- a)la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
- b)la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
- c)la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista ((dall'articolo 7-bis)) del regolamento di cui al comma 1, sono:
- a)la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, ((di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
Testo vigente dal 6 marzo 2026, tuttora in vigore · versione 134 su Normattiva