Art. 79 — Individuazione dell'autorita' competente
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La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalita' e termini. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva