Art. 79-quater — Definizioni
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Ai fini del presente titolo per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016 · versione 35 su Normattiva