Art. 8 — Doveri informativi
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La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)). A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)), indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)) comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio ((, le Sicav o le Sicaf)) o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c). I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.
Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 21 agosto 2014 · versione 58 su Normattiva