Art. 82 — Attivita' e regolamento della gestione accentrata
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((La vigilanza sul sistema di gestione accentrata)) e' esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle societa' ((e agli intermediari)) la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinche' la regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nel comma 1 e possono richiedere alla societa' modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Testo vigente dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016 · versione 49 su Normattiva