Art. 83-quaterdecies — Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.
Testo vigente dal 24 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva