Art. 83-quinquiesDiritti del titolare del conto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016. Leggi il testo vigente →

Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformita' alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. ((Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non puo' esservi)), per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

Testo vigente dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83quinquies · fonte su Normattiva