Art. 83-septiesEccezioni opponibili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016. Leggi il testo vigente →

All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale e' avvenuta la registrazione l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83septies · fonte su Normattiva