Art. 83-septies — Eccezioni opponibili
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All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale e' avvenuta la registrazione l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016 · versione 35 su Normattiva