Art. 83-ter — Emissione di strumenti finanziari
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Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica societa' di gestione accentrata. L'emittente comunica alla societa' l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La societa' di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.
Testo vigente dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016 · versione 49 su Normattiva