Art. 83-terdecies
Pagamento dei dividendi
[1]In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresi' le modalita' del relativo pagamento.
[2]68
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176
68Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.
Testo vigente dal 24 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva