Art. 85 — Deposito accentrato
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Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-ter a 83-undecies. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la societa' di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della societa' di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito puo' essere effettuato direttamente dall'emittente. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La societa' di gestione accentrata e' legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, nonche' le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva