Art. 88 — Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
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La societa' di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. 2. La societa' di gestione accentrata puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016 · versione 35 su Normattiva