Art. 93
Definizione di controllo
Nella presenta parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
- a)le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b)le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a societa' controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
Testo vigente dal 26 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva