Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo dell’istituto bancario intermediario - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE In genere.
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari 53 <!-- pag. 54 --> delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
Cass. civ. n. 3281/2026Sez. 2Rv. 677306-02
Riguarda ancheart. 2381 Codice civile
Precedenti: 659134-01
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Questione di interpretazione di una norma unionale - Obbligo di rimessione per il giudice nazionale di ultima istanza - “Acte clair” e “acte éclairé” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).
Cass. civ. n. 28122/2025Sez. 2Rv. 676465-01
Riguarda ancheart. 191 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 111 Costituzione
Precedenti: 666224-01, 652050-02
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Consob - Responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione - Individuazione - Rilevanza del limitato periodo di svolgimento della carica da parte di un componente dell’organo - Esclusione - Ragioni. 64 <!-- pag. 65 --> In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).
Cass. civ. n. 28127/2025Sez. 2Rv. 676046-01
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 2380 Codice civileart. 2381 Codice civile
Precedenti: 652050-01, 673452-01
BORSA - IN GENERE Violazioni in materia di offerta al pubblico ex art. 94 d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) - Sanzioni amministrative pecuniarie Consob - Carattere punitivo - Esclusione - Problemi di compatibilità con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Equiparabilità alle sanzioni in tema di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato - Esclusione. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, non hanno carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.
Cass. civ. n. 20980/2025Sez. 2Rv. 675698-02
Precedenti: 664388-01, 658959-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).