Art. 98-quater — Disposizioni di attuazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 2007 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →
La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:
- a)il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonche' le modalita' di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;
- b)le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
- c)le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
Testo vigente dal 24 aprile 2007 al 13 maggio 2012 · versione 23 su Normattiva