Art. 3
[1], approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale
[2]Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, e' approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione Parlamentare di cui all'art 4 e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'art. 8.(1) Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.(2) Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.(3)
[3](1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
[4](2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976
[5](3) Art. 1, u.c., L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva