Art. 112
[1]di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari
[2]E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 377, per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'art. 1.(1)
[3](1) Art. 6, c. 1°, L. n. 377/1974
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva