Art. 117

[1]per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione

[2]Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni.(1) Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni puo' essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1 fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.(2)

[3](1) Art. 2, c. 6°, L. n. 1221/1952; art. 3, u.c., L. n. 1080/1971

[4](2) Art. 3, c. 2°, L. n. 1221/1952

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art117 · fonte su Normattiva