Art. 147
[1]di personale alle Regioni
[2]Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, risulti impegnato nell'esercizio delle opere di cui all'art. 139 del presente Testo Unico, e' trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata.(1) Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni.(2)
[3](1) Art. 6, c. 8°, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, u.c.
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva