Art. 148
[1]alle Regioni della gestione delle opere
[2]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, tutte le opere di cui all'articolo 139, gia' realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalita' indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri Enti destinatari tenuti per legge ad assumerne la gestione.(1)
[3](1) Art. 6, c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva