Art. 15
[1]del Consiglio di Amministrazione
[2]Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarita' di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri puo' promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.(1) Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovra' essere ricostituito entro sei mesi.(2)
[4](2) Art. 24, c. 2°, L. n. 646/1950
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva