Art. 160

[1]di esercizio alle imprese agricole interessate all'attuazione dei progetti speciali

[2]In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'articolo 47, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi prestiti di esercizio a tasso agevolato, nonche' anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunita' europee.(1) I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(2) Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalita' determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.(3) I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' previste dalle stesse disposizioni. Il predetto fondo e' alimentato da apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(4) La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.(5) (1) Art. 13, c. 1°, D.L. n. 26/1975, conv. con mod. L. n. 125/1975

[3](2) Idem, c. 2°

[4](3) Idem, c. 3°

[5](4) Idem, c. 4°; art. 10, c. 9°, L. n. 717/1965; art. 10, L. n. 364/1970

[6](5) Art. 13, c. 5°, D.L. n. 26/1975 conv. con mod. L. n. 125/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art160 · fonte su Normattiva