Art. 162
[1]impianti sportivi previsti dai progetti speciali
[2]La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'art. 47.(1) Gli impianti di formazione sportiva di cui al presente articolo nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:(2)
- 1)impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;
- 2)palestre coperte di esercizio sportive, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;
- 3)piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;
- 4)installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attivita' ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;
- 5)impianti fissi per il canottaggio e la canoa. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorita' alle attivita' formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.(3) I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini del presente articolo, la loro attivita' ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.(4) La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.(5) Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui al presente articolo entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa stessa.(6) Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra' essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.(7) (1) Art. 1, L. n. 781/1975
[3](2) Art. 2, c. 1°, L. n. 781/1975
[4](3) Idem, c. 2°
[5](4) Idem, c. 3°
[6](5) Art. 3, c. 1°, L. n. 791/1975
[7](6) Idem, c. 2°
[8](7) Idem, c. 3°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva