Art. 163
[1]per lavoratori
[2]La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2, e' autorizzata a concedere contributi per il completamento dei programmi di costruzione di case a caratteristiche popolari destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, deliberati alla data di entrata in vigore del presente Testo Unico.(1)
[3](1) Art. 4, c. 3°, L. n. 1462/1962
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva