Art. 4
[1]parlamentare per il Mezzogiorno
[2]Una Commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.(1) La Commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.(2) A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione puo' convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.(3)
[3](1) Art. 2, c. 1, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva