Art. 25
[1]di impegni in eccedenza agli stanziamenti
[2]In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158.(1)
[3](1) Art. 6, c. 2°, L. n. 546/1950
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva