Art. 34
[1]dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
[2]Nello stato di previsione delle entrate statali e' istituito apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi a contributo ai sensi del regolamento CEE n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito apposito capitolo recante uno stanziamento da trasferire contestualmente alla Cassa per il Mezzogiorno anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.(1)
[3](1) Art. 2, c. 4°, L. n. 748/1975
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva