Art. 33
[1]della Cassa per gli interventi del Fondo Europeo di sviluppo regionale
[2]Ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 724/75, concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione dell'indicato regolamento, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e alla acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunita' europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.(1)
[3](1) Art. 2, c. 2°, L. n. 748/1975
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva