Art. 37
[1]speciali per la Sicilia e la Sardegna
[2]Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna appositi uffici.(1)
[3](1) Art. 29, c. 1°, L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva