Art. 37

[1]speciali per la Sicilia e la Sardegna

[2]Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna appositi uffici.(1)

[3](1) Art. 29, c. 1°, L. n. 717/1965

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art37 · fonte su Normattiva