Art. 258
[1]Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi
[3]idem c. 2°. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale.
[4]Art. 29, u.c., legge n. 717/1965. Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
[5]Art. 4, c. 3°, legge n. 588/1962. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio.
[6]idem. c. 4°. La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva