Art. 258

[1]Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi

[2]Art. 4, legge numero 588/1962. La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 255 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

[3]idem c. 2°. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale.

[4]Art. 29, u.c., legge n. 717/1965. Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

[5]Art. 4, c. 3°, legge n. 588/1962. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio.

[6]idem. c. 4°. La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art258 · fonte su Normattiva