Art. 260
[1]Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi
[2]Art. 6, legge numero 588/1962. Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi e' istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 257 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva