Art. 3

[1], approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale

[2]Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, e' approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione Parlamentare di cui all'art 4 e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'art. 8.(1) Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.(2) Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.(3)

[3](1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

[4](2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976

[5](3) Art. 1, u.c., L. n. 183/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art3 · fonte su Normattiva