Art. 41
[1]delle attivita' degli enti collegati
[2]Apposite disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attivita' attribuite dalla legislazione vigente alle societa' finanziarie Nuove iniziative per il sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.A. (FIME) nonche' all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), sono emanate in conformita' dei seguenti criteri:(1)
- a)revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
- b)adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attivita' dei predetti organismi;
- c)possibilita' di utilizzare per le attivita' di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 2;
- d)previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;
- e)necessita' di un piu' organico coordinamento fra le attivita' svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attivita' svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;
- f)attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi. Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4.(2)
[3](1) Art. 9, c. 1°, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva